Confermata la cumulabilità delle misure del Piano Transizione 4.0 con altri incentivi

La circolare n. 33/2021 del MEF ha confermato la possibilità di cumulare gli incentivi finanziati con le risorse del PNRR (incluse le misure del Piano Transizione 4.0) con altre agevolazioni.

Si tratta di un’ottima notizia per le imprese, preoccupate dal contenuto della precedente circolare del MEF, n. 21/2021, in merito al divieto di “doppio finanziamento”, ed interpretato da molti come un divieto sostanziale di cumulo tra gli incentivi finanziati nell’ambito del PNRR e le altre agevolazioni.

Il MEF ha risolto la questione chiarendo che, fatto salvo il divieto a rimborsare due volte il costo di un intervento con fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura, le misure finanziate all’interno del PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni, nei limiti previsti dalla normativa nazionale ed europea vigente.

Chiarito, dunque, che è ammessa la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti, purché tale sostegno non copra lo stesso costo (divieto di doppio finanziamento) e la sommatoria degli aiuti non superi il 100% del costo dell’investimento.

Principio applicabile anche per le misure del Piano Transizione 4.0.

A tal proposito, da segnalare che anche la circolare 9/E/2021 dell’Agenzia delle Entrate aveva ribadito la possibilità di cumulare il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 con altre agevolazioni che hanno ad oggetto i medesimi costi, mentre nella risposta a interpello n. 600/2021 è stata confermata la cumulabilità del credito d’imposta beni 4.0 con quello per investimenti nel Mezzogiorno (c.d. Bonus Sud).

Il cumulo, tuttavia, non può portare ad ottenere agevolazioni eccedenti il costo sostenuto, tenuto conto anche del risparmio d’imposta derivante dalla non concorrenza del credito di imposta 4.0 alla formazione della base imponibile IRES ed IRAP.

 

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